l’Agenzia delle Entrate – riscossione ha recentemente reso note, sul proprio sito Internet, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022, fornendo altresì una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.

In particolare la domanda va trasmessa alla stessa Agenzia entro il 30.4.2023, utilizzando alternativamente la modalità on-line:

  • in area riservata;
  • in area pubblica.

Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceve via email una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.

La “rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Merita evidenziare che la “rottamazione-quater” risulta meno onerosa rispetto alla “rottamazione-ter”, posto che ora non sono dovuti tutti gli interessi (in precedenza erano esclusi solo quelli di mora) e gli aggi.

Per la determinazione di quanto dovuto sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione sul proprio sito Internet, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “tutti i carichi” affidati nel predetto periodo, compresi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
  • già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.

La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all’indirizzo

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/

utilizzando una delle seguenti modalità alternative on-line:

  • nell’area riservata, accedendo con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In tal caso va compilato il form e indicate le cartelle / avvisi che il contribuente intende definire;
  • nell’area pubblica, compilando il form ed allegando il documento di riconoscimento.

Alla domanda devono essere allegati:

  • per le persone fisiche:
    • un documento di riconoscimento;
    • la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
  • per gli altri soggetti (ad esempio, società, organizzazioni, enti):
    • un documento di riconoscimento (per le società di capitali / di persone, relativo al legale rappresentante);
    • la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà”;
    • eventuale documentazione di supporto, desumibile dalla Tabella presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – riscossione (ad esempio, per le associazioni non riconosciute, tra cui rientrano le associazioni sportive, copia dell’atto costitutivo / statuto).
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