l’Agenzia delle Entrate – riscossione ha recentemente reso note, sul proprio sito Internet, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022, fornendo altresì una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.
In particolare la domanda va trasmessa alla stessa Agenzia entro il 30.4.2023, utilizzando alternativamente la modalità on-line:
- in area riservata;
- in area pubblica.
Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceve via email una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.
La “rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:
- affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Merita evidenziare che la “rottamazione-quater” risulta meno onerosa rispetto alla “rottamazione-ter”, posto che ora non sono dovuti tutti gli interessi (in precedenza erano esclusi solo quelli di mora) e gli aggi.
Per la determinazione di quanto dovuto sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.
La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione sul proprio sito Internet, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “tutti i carichi” affidati nel predetto periodo, compresi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
- già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.
La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all’indirizzo
utilizzando una delle seguenti modalità alternative on-line:
- nell’area riservata, accedendo con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In tal caso va compilato il form e indicate le cartelle / avvisi che il contribuente intende definire;
- nell’area pubblica, compilando il form ed allegando il documento di riconoscimento.
Alla domanda devono essere allegati:
- per le persone fisiche:
- un documento di riconoscimento;
- la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
- per gli altri soggetti (ad esempio, società, organizzazioni, enti):
- un documento di riconoscimento (per le società di capitali / di persone, relativo al legale rappresentante);
- la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà”;
- eventuale documentazione di supporto, desumibile dalla Tabella presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – riscossione (ad esempio, per le associazioni non riconosciute, tra cui rientrano le associazioni sportive, copia dell’atto costitutivo / statuto).