L’Agenzia delle entrate-Riscossione nel corso del 9° Forum dei Commercialisti di ItaliaOggi del 26 gennaio ha precisato quanto segue:

Stop ai 5 giorni di tolleranza

Uno dei punti più sensibili è senz’altro la conferma di un approccio “tolleranza zero” per i versamenti tardivi. Nelle risposte date al Forum di ItaliaOggi, l’AdER ha evidenziato che anche un solo giorno oltre la scadenza ordinaria fa concorrere la rata ai fini della decadenza

Quali debiti rientrano

Come chiarito all’evento, la quinquies non si applica indistintamente a tutte le partite affidate alla riscossione. Il comma 82 circoscrive l’ambito oggettivo ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972) oppure dall’omesso versamento di contributi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

​Sul fronte delle esclusioni, le FAQ ufficiali dell’AdER chiariscono, tra l’altro, che la norma non consente l’adesione per carichi affidati da enti locali e regioni

Calendario lungo, ma rigidissimo

La finestra di adesione è fissata al 30 aprile 2026: entro questa data il debitore manifesta la volontà di aderire con dichiarazione trasmessa con modalità esclusivamente telematiche, scegliendo anche il numero di rate. AdER, entro il 30 giugno 2026, comunica l’ammontare complessivo dovuto e quello delle singole rate – con rata non inferiore a 100 euro – oltre alle relative scadenze.

Come sappiamo, il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con tre scadenze nel 2026 (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) e poi un calendario “a cadenza fissa” dal 2027 (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre), fino alle ultime rate nel 2035. In caso di rateazione sono dovuti, dal 1° agosto 2026, interessi al tasso annuo del 3% e, soprattutto, la norma esclude l’applicazione dell’art. 19 DPR 602/1973 al piano definitorio.

Quando scatta la decadenza

La disciplina della perdita dei benefici è scolpita in modo netto. La definizione non produce effetti, e i versamenti restano acquisiti a titolo di acconto senza estinzione del residuo, in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata, oppure di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

È chiaro che l’assenza di una franchigia temporale impone di trattare la puntualità come requisito strutturale del beneficio, non come elemento sanabile a posteriori.

Quali rapporti con rateazioni in essere

La presentazione della domanda produce effetti di tutela immediata sui carichi definibili: sospensione dei termini di prescrizione o decadenza, stop alle nuove azioni cautelari ed esecutive e blocco della prosecuzione dell’esecutivo, salvo il caso del primo incanto già positivo. Restano invece fermi e ipoteche già iscritti. Questo impianto è ripreso anche nelle FAQ, che riepilogano l’effetto “congelante” della domanda sulle iniziative dell’agente della riscossione.

C’è però un passaggio particolarmente importante: per i debiti definibili oggetto di domanda, al 31 luglio 2026 le dilazioni già sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973. In sostanza, l’adesione sospende l’ordinario, ma poi lo chiude: se il contribuente non regge la prima o unica rata o imbocca un percorso che sfocia nella decadenza, il rientro tramite rateazione ordinaria sugli stessi carichi non è più una via automaticamente praticabile.

La gestione del residuo non definibile secondo AdER

Un’ulteriore ricaduta operativa, emersa nelle risposte riportate in occasione del Forum dei Commercialisti di ItaliaOggi, riguarda le rateazioni ordinarie miste, cioè quelle che includono carichi definibili e non definibili.

In questo contesto l’AdER ha confermato la possibilità di proseguire la dilazione sulle sole poste non rientranti nella definizione, utilizzando i canali di pagamento disponibili, e di arrivare a un ricalcolo del piano per isolare il residuo non rottamabile. Indicazione che, se applicata in modo coerente, consentirà di evitare che l’adesione alla quinquies interrompa la regolarizzazione delle componenti escluse.

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