Buongiorno, a seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti, ad opera del c.d. “Decreto Sostegni-ter” al fine di arginare le distorsioni e le frodi verificatisi tramite la cessione dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito, il Legislatore è nuovamente intervenuto modificando la normativa di riferimento.
Quanto sopra comporta pertanto che se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione):
- opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi;
- opta per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata a favore di un soggetto qualsiasi;
- in entrambi i casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel mod. F24:
- può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati: banca o intermediario finanziario iscritto all’albo / società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’albo / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. Tale credito può successivamente essere oggetto di un’ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno di tali soggetti.
- non può cedere il credito ricevuto ad un soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente.
Con riferimento a tale nuova disposizione il Decreto in esame non prevede una specifica decorrenza e pertanto la nuova formulazione del citato art. 121 va considerata vigente a decorrere dal 26.2.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 13/2022). Dal punto di vista operativo non è però chiaro come applicare tale decorrenza ed è pertanto necessario / auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di consentire il monitoraggio della circolazione dei crediti oggetto di cessione, ai sensi del nuovo comma 1-quater, è disposto che a seguito dell’invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate:
- al credito è attribuito un codice identificativo univoco;
- il credito così individuato, se oggetto di cessione, può essere ceduto soltanto per l’intero importo (non è possibile cederlo solo per una parte ovvero per quote a soggetti diversi).