ATTENZIONE: LA STESSA NON PREVEDE IN AUTOMATICO L’ESENZIONE PER TUTTE LE SECONDE CASE INTESTATE AD UNO DEI DUE CONIUGI NELLE QUALI LO STESSO HA MESSO LA RESIDENZA POICHE’ E’ NECESSARIO DIMOSTRARE DI AVERE ANCHE LA DIMORA ABITUALE.

FATE PERTANTO ATTENZIONE A CHIEDERE RIMBORSI PER VERSAMENTI DA VOI RITENUTI NON DOVUTI IN QUANTO SPETTA A VOI DIMOSTRARE DI AVERE SIA LA RESIDENZA SIA LA DIMORA EFFETTIVA.

Con la recente sentenza 13.10.2022, n. 209 la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della normativa in esame nella parte in cui determina l’impossibilità di riconoscere a ciascun coniuge il trattamento IMU previsto per l’abitazione principale nei casi in cui il singolo soggetto passivo IMU (ciascun coniuge per il proprio immobile) sia in possesso dei requisiti di residenza e dimora abituale nell’immobile posseduto.

In particolare la questione di legittimità sollevata dalla CTP di Napoli si basa sul fatto che:

  • la versione della norma che distingue tra immobili di residenza e dimora abituale nel medesimo Comune e in Comuni diversi determina
“un’irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente disparità di trattamento «fondata su un neutro dato geografico […] a parità di situazione sostanziale» tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso comune e quello il cui nucleo familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in comuni diversi”;
  • in ogni caso, (sia per la versione che distingue in base al Comune di ubicazione degli immobili che per quella che rende irrilevante tale aspetto), la norma
“lederebbe: la «parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare» (artt. 1,3,4 e 35 Cost.); il «diritto alla parità dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto» (artt. 3,29 e 31 Cost.); i principi di capacità contributiva e progressività dell’imposizione (art. 53 Cost.); la famiglia quale società naturale (art. 29 Cost.); l’«aspettativa rispetto alle provvidenze per la formazione della famiglia e [l’]adempimento dei compiti relativi» (art. 31 Cost.); infine, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.)”.

La Corte Costituzionale condivide sostanzialmente le predette doglianze ed evidenzia che:

  • non è ravvisabile l’esistenza di un ragionevole motivo di differenziare tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare, quando, come spesso accade nell’attuale contesto sociale, effettive esigenze possono comportare la fissazione di diverse residenze anagrafiche e dimore abituali da parte dei relativi componenti del nucleo familiare;
  • nel nostro ordinamento non possono essere ammesse misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che decidono di formalizzare il proprio rapporto, unendosi in matrimonio o costituendo un’unione civile.

Tale è invece l’effetto prodotto dal citato comma 2 dell’art. 13, perché:

  • fino a che non avviene la costituzione del nucleo familiare, la norma consente a ciascun possessore dell’immobile, in cui risiede anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto (i partner hanno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno può considerare il proprio immobile di residenza e dimora abituale come abitazione principale);
  • se i predetti soggetti scelgono di regolare il loro rapporto affettivo con il matrimonio o l’unione civile, ciò comporta la preclusione della possibilità di mantenere la doppia esenzione, anche quando effettive esigenze, come possono essere quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.
I giudici costituzionali sono pertanto giunti alla conclusione che la norma, nella formulazione vigente nonché in quelle precedenti sopra riportate, è costituzionalmente illegittima.La stessa dovrebbe disporre che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza alcun riferimento al nucleo familiare e al Comune di ubicazione dell’immobile.

In merito i giudici precisano altresì che:

  • rimane necessario che il proprietario dell’immobile abbia la residenza e dimora abituale nell’immobile posseduto, per poter beneficiare dell’esenzione / agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale;
  • continua a non essere sufficiente la residenza, essendo necessaria anche la dimora abituale;
  • per la verifica dell’effettiva dimora abituale, come in precedenza, il Comune può accedere ai dati relativi alle utenze (energia / acqua / gas).

Non è pertanto ravvisabile la possibilità che, a seguito di tale sentenza, le c.d. “seconde case” ricadano nell’ambito di applicazione dell’esenzione / agevolazioni IMU in esame.

Anche per la soluzione dei contenziosi pendenti i Giudici dovranno tener conto della sancita illegittimità della normativa vigente.

POSSIBILE ISTANZA DI RIMBORSO

Quanto sopra esposto apre la strada alla possibilità di presentare al competente Comune istanza di rimborso per l’IMU versata con riferimento all’immobile per il quale il coniuge, in applicazione della normativa vigente, non ha fruito dell’esenzione / agevolazioni IMU pur avendo la residenza e la dimora abituale nello stesso.

Tale possibilità riguarda quanto versato negli ultimi 5 anni, considerando il termine dalla data del pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 164, Legge n. 296/2006. Ciò comporta che l’istanza di rimborso può riguardare quanto versato a titolo di IMU a decorrere dal saldo IMU 2017 (per la prima rata IMU 2017 il quinquennio risulta “scaduto” a giugno 2022).

Quanto versato lo scorso giugno a titolo di prima rata IMU 2022, in alternativa al rimborso, può essere scomputato da quanto risulta comunque dovuto per il 2022 e da versare entro il prossimo 16.12, comunicando nel contempo l’errato codice tributo utilizzato in sede di pagamento dell’acconto, che dovrebbe essere rettificato da “abitazione principale” ad altri immobili.

A tal fine merita evidenziare che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/92, nel caso in cui sia il contribuente a presentare istanza di rimborso, l’onere della prova grava sullo stesso. é pertanto possibile / legittimo che il Comune, al fine di accettare la richiesta di rimborso, richieda al contribuente di presentare documentazione utile a dimostrare l’effettiva dimora abituale nell’immobile per il quale ha richiesto il riconoscimento dell’applicazione dell’esenzione / agevolazioni IMU.

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