Buongiorno, di seguito le nuove regole per la “sospensione dei versamenti” che scadranno nel periodo aprile – maggio 2020.

OCCHIO: non si parla di rate relative alle comunicazioni di irregolarità e/o rateazioni con Agenzia della riscossione (ex Equitalia)

Sospensione per soggetti con riduzione del fatturato / corrispettivi

A favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019

è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione”

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:

  • nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
  • nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL. La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti – artigiani. Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.
I SOGGETTI che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019  beneficeranno della sospensione dei pagamenti suddetti a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020.
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