Dal 2 novembre 2024  saranno sanzionate le strutture ricettive o coloro che concedono in locazione “breve” gli immobili posseduti senza essere in possesso del CIN, senza esporlo sull’edificio utilizzato per l’attività e senza indicarlo negli annunci pubblicitari.

Tramite la piattaforma BDSR è possibile richiedere i Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzeranno i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

Le sanzioni – La pubblicità della struttura ricettiva sprovvista di CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000€. Chi non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000€.

Un ulteriore obbligo (che deve essere rispettato da TUTTI I soggetti indipendentemente dalla forma di gestione cioè attività di impresa o occasionale) riguarda  tutte le unità immobiliari le quali devono avere in dotazione dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti. Inoltre, la dotazione deve riguardare anche estintori portatili a norma di legge da collocare in posizioni accessibili e visibili. In particolare, gli estintori devono essere collocati in prossimità degli accessi e vicini alle aree di maggior pericolo. Deve essere installati in ragione di un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di estintore per piano. 

La mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori funzionanti, sarà sanzionata con l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata. Inoltre, la sussistenza dei requisiti di sicurezza individuati dall’art. 13 – ter, comma 7 costituisce, tra l’altro, una condizione necessaria per ottenere il CIN.

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