Per quanto riguarda la scadenza del 16 novembre di seguito trovate i soggetti interessati dalla sospensione dei pagamenti e l’elenco delle tipologie di versamento SOSPESE:
Secondo quanto disposto dall’articolo 7 del D.L. 149/2020 (Ristori bis), ad essere interessati dalla misura sono esclusivamente i contribuenti che sono stati interessati da una limitazione/sospensione dell’attività a norma di quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020, che, ricordiamo, almeno per zone gialle ha ripreso i contenuti del precedente DPCM 24 ottobre 2020, ampliando tuttavia ulteriormente i soggetti obbligati alla chiusura, ed imponendo invece per le aree arancioni e rosse nuove importanti limitazioni.
In sintesi, a poter rinviare alcuni versamenti sono esclusivamente i contribuenti ricadenti nelle seguenti casistiche:
- Soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività su tutto il territorio nazionale (quindi area gialla, arancione e rossa). Si tratta, per esempio, delle sale bingo, giochi e scommesse, dei musei e mostre, dei cinema, dei parchi tematici e di divertimento. Inoltre, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi ed ancora teatri, sale da concerto, discoteche e sale da ballo. Il riferimento puntuale a tutte le attività interessate è all’articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020.
- Soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività solo in una parte del territorio nazionale:
- I servizi di ristorazione nelle aree arancioni o rosse
- Il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona (tranne quelli essenziali) nell’area rossa, analiticamente individuati in base al codice ATECO dall’allegato 2 al D.L. 149/2020.
- Soggetti che, seppure autorizzati alla prosecuzione dell’attività, vengono considerati ai fini della presente sospensione dei versamenti come particolarmente danneggiati. Rientrano pertanto anche, ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 149/2020:
- Alberghi, agenzie di viaggio e tour operator ma solo se in zona rossa.
I soggetti che rientrano nell’elencazione cui sopra potranno sospendere esclusivamente i versamenti sotto elencati, scadenti nel mese di novembre:
- a) Ritenute “paghe”, ovvero i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.
- b) IVA.
La sospensione riguarda esclusivamente le due tipologie di versamenti elencati, quindi, per esempio, una ritenuta relativa a prestazione professionale (codice 1040) non gode della sospensione.
Inoltre, a norma dell’articolo 11 del medesimo decreto Ristori bis è sospeso per il mese di novembre 2020 anche il versamento dei:
- contributi dovuti dai datori di lavoro privati rientranti nell’allegato 1 (ovvero quelli sospesi su tutto il territorio nazionale o che sono riconosciuti come fortemente danneggiati, es. alberghi, ristorazione, discoteche). La sospensione non opera per l’assicurazione obbligatoria INAIL;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, in area rossa, obbligati alla chiusura in tale area, elencati all’allegato 2 al decreto (es. commercio al dettaglio non essenziale).
Le sospensioni concesse in materia contributiva fanno esclusivamente riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro; di conseguenza, salvo che l’INPS non intervenga con un’interpretazione estensiva, si ritiene che la contribuzione fissa Artigiani/Commercianti (AF/CF) non rientri comunque nella sospensione.
Tutti i versamenti sospesi in osservanza delle disposizioni sovra elencate dovranno essere eseguiti il 16 marzo 2021, o in quattro rate mensili di pari importo, sempre a partire dal 16 marzo 2021.