nel corso del Consiglio dei Ministri n. 46 di ieri, l’esecutivo ha approvato il Decreto Legge avente ad oggetto le nuove misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.Il Governo, qualche ora prima, aveva pubblicizzato la notizia della proroga generalizzata dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito anche per le detrazioni ordinarie comunque connesse al recupero del patrimonio edilizio.
Subito dopo, con il decreto di cui sopra, l’esecutivo è corso ai ripari inasprendo le procedure necessarie per godere dei benefici fiscali.
Il Decreto Legge mira ad evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi mediante l’estensione del visto di conformità alle ipotesi in cui la detrazione del 110% venga riportata in dichiarazione dei redditi, nonché ai casi di cessione del credito o sconto sul corrispettivo relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%. Fra le misure, inoltre, è stata prevista la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria, ai fini di un controllo preventivo, di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia delle Entrate che presentino particolari profili di rischio.
Pertanto l’obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso ai casi di trasferimento del credito relativo a:
* interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);* interventi di efficientamento energetico (articolo 14 del DL 63 del 2013, articolo 119, commi 1-2, del DL 34 del 2020);
* opere per l’adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL 63 del 2013, articolo 119, comma 4, del DL 34 del 2020);
* recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219-220, della Legge 160 del 2019);* installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del TUIR, articolo 119 del DL 34 del 2020);
* installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del DL 63 del 2013 e articolo 119, comma 8, del DL 34 del 2020).
Il visto di conformità, rilasciato dai commercialisti a seguito di apposita estensione della propria polizza assicurativa, fa si che nel caso di lavori edili (per i quali si è beneficiato dello sconto in fattura o della cessione del credito a terzi) per i quali non risultino spettanti le detrazioni, l’Agenzia delle entrate chieda la restituzione dei benefici goduti con relative sanzioni (che in caso di crediti inesistenti ammontano al 100% dell’importo) direttamente a chi ha dichiarato la veridicità del beneficio.