Con l’arrivo anticipato del grande caldo, anche nel 2026 le Regioni impongono il divieto dilavoro all’aperto nelle ore centrali della giornata. Le richieste dei sindacati hanno sollecitato quest’anno l’emanazione tempestiva dei provvedimenti: Lazio, Toscana, Piemonte, Puglia e Liguria hanno già firmato le ordinanze che fermano l’attività nei campi, nei cantieri e per le consegne nei giorni in cui il rischio è classificato come elevato.
Il cuore dei provvedimenti è lo stop alle attività all’aperto dalle 12:30 alle 16. Il divieto non è tuttavia automatico: scatta solo nelle giornate in cui la piattaforma Worklimate, sviluppata da INAIL e CNR segnala un rischio da calore elevato per la zona e la mansione; in parallelo il Ministero della Salute diffonde ogni giorno i bollettini sulle ondate di calore per le principali città.
Le misure valgono per i lavoratori subordinati e gli autonomi impiegati in attività all’apertofisicamente gravose nei settori più esposti allo stress termico, dall’agricoltura al florovivaismo passando per edilizia, lavoro nelle cave e logistica di piazzale
Le ordinanze indicano le lavorazioni da fermare e in più casi includono anche rider impegnati nelle consegne urbane: il Lazio, ad esempio, ha inserito espressamente le consegne tra le attività sospese nelle ore più calde.
Il Piemonte ha esteso l’ordinanza fino al 31 agosto.
Oltre ai divieti regionali, le imprese dispongono di uno strumento nazionale sempre attivabile, la cassa integrazione per caldo eccessivo (SU QUESTO ARGOMENTO MI RACCOMANDO SE AVETE DIPENDENTI CONTATTATE IL CONSULENTE DEL LAVORO). Quando le temperature, anche solo percepite, superano i 35 gradi e impediscono il regolare svolgimento del lavoro, i datori possono chiedere all’INPS la cassa integrazione ordinaria (CIGO), l’assegno del Fondo di integrazione salariale, i fondi di solidarietà bilaterali o la CISOA per l’agricoltura. Le regole di riferimento sono quelle del messaggio INPS 2130 del 2025, che l’Istituto aggiorna ogni estate.
La copertura vale anche per chi lavora al chiuso, negli ambienti privi di ventilazione o climatizzazione adeguate, e scatta pure quando è il responsabile della sicurezza a sospendere le lavorazioni per rischio. La domanda va presentata con la causale “eventi meteo“: non serve la consultazione sindacale e l’INPS acquisisce d’ufficio i bollettini, senza che l’azienda debba allegarli. Per il 2026 il massimale mensile lordo dell’integrazione salariale è salito a 1.423,69 euro.
A prescindere dalle ordinanze, sul datore di lavoro grava un obbligo di tutela fissato dall’articolo 2087 del Codice civile e dal Testo unico sulla sicurezza. Comporta l’obbligo di valutare il rischio da calore nel documento di valutazione dei rischi (DVR), garantire idratazione e pause in zone ombreggiate, attivare la sorveglianza sanitaria e predisporre sistemi di allerta in caso di ondate.
Le linee guida nazionali della Conferenza delle Regioni indicano queste stesse misure come standard minimo, da rafforzare quando i bollettini segnalano i livelli di rischio più alti.