L’INPS ha modificato i codici autorizzativi attribuiti ad alcune imprese artigiane che svolgono attività di installazione di impianti (elettricisti, termoidraulici, impianti di videosorveglianza, impianti antincendio ecc….)
A tutte le imprese interessate l’inps ha mandato una pec avvisando del cambiamento.
CHI HA RICEVUTO LA PEC DEVE CONTATTARE IL CONSULENTE DEL LAVORO CON URGENZA PER VALUTARE COSA FARE.
Il diverso inquadramento ha doppio effetto. Il primo riguarda l’appartenenza al settore edile….che farebbe scattare l’obbligo di iscrizione alla cassa edile con notevole aggravio di costi.
Il secondo effetto riguarda l’incidenza sul numero massimo di dipendenti che un’impresa artigiana può assumere per mantenere la qualifica di impresa artigiana.
| Situazione | Limite indicato nella comunicazione |
| Inquadramento precedente | 18 dipendenti, elevabili a 22 con apprendisti |
| Inquadramento collegato al settore edilizia | 10 dipendenti, elevabili a 14 con apprendisti |
La verifica deve essere effettuata considerando l’attività concretamente svolta dall’impresa e la sua prevalenza economica.
Distinzione tra le attività svolte
Le comunicazioni distinguono due situazioni principali.
A. Attività prevalente su edifici già esistenti
Rientrano in questa situazione le imprese che svolgono prevalentemente — almeno il 51% del fatturato — attività di:
● installazione di impianti su edifici già esistenti;
● manutenzione di impianti;
● interventi non collegati a nuove costruzioni;
● attività svolte in contesti non riconducibili a cantieri di nuova costruzione edile in senso stretto.
Per queste imprese è prevista la possibilità di chiedere il ripristino dell’inquadramento collegato ai limiti dell’impresa artigiana del settore manifatturiero, mediante una dichiarazione di responsabilità presentata telematicamente all’INPS.
B. Attività prevalente nell’ambito di nuove costruzioni
Rientrano in questa situazione le imprese che svolgono prevalentemente — almeno il 51% del fatturato — attività di installazione di impianti nell’ambito di:
● nuove costruzioni;
● demolizioni integrali e ricostruzioni di edifici;
● attività riconducibili a cantieri di nuova costruzione edile.
In questo caso, la dichiarazione deve rappresentare correttamente l’attività effettivamente esercitata dall’impresa.
Verifica preliminare da effettuare
Prima di trasmettere la comunicazione, occorre verificare:
1. il codice statistico-contributivo e il codice autorizzativo attualmente attribuiti dall’INPS;
2. l’attività effettivamente svolta dall’impresa;
3. la percentuale di fatturato relativa agli interventi su edifici esistenti;
4. la percentuale di fatturato relativa alle nuove costruzioni o alle demolizioni integrali con ricostruzione;
5. la data a partire dalla quale ricorrono le caratteristiche dichiarate;
6. la coerenza tra la dichiarazione e la documentazione contabile e operativa dell’impresa.
La soglia indicata nelle comunicazioni è quella della prevalenza, pari ad almeno il 51% del fatturato.
Termine per la presentazione
La data del 23 ottobre 2026 è indicata come riferimento temporale e non come termine perentorio.
Secondo le indicazioni riportate nelle comunicazioni, non è previsto un termine ultimo per trasmettere la dichiarazione. La presentazione può quindi essere effettuata dopo aver completato le verifiche sulla prevalenza dell’attività.
È comunque opportuno procedere senza ritardi, in particolare quando il diverso inquadramento incide sulla possibilità di assumere o mantenere il numero di dipendenti previsto per il settore artigiano.
Effetti della dichiarazione
Con la dichiarazione di responsabilità, il titolare o il legale rappresentante dichiara che l’attività di installazione di impianti esercitata dalla posizione contributiva:
non è svolta in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici.
La dichiarazione consente di chiedere, con decorrenza indicata nella procedura, l’applicazione del limite previsto per l’impresa artigiana e l’attribuzione del codice autorizzativo corrispondente.
La dichiarazione deve essere veritiera, completa e coerente con l’attività effettivamente esercitata. Il modello richiama le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o utilizzo di atti falsi.